Svolgo il ruolo tecnico di Consigliera di Parità dal 2001 (come effettiva per la Provincia di Ascoli Piceno e dal 2011 peer la Regione Marche, effettiva prima e supplente ora) e continuo ad imbattermi in Pubbliche Amministrazioni che non hanno ancora chiaro quali siano i loro obblighi ed adempimenti in materia di pari opportunità.
Colgo allora l’occasione per far una breve sintesi in proposito e fornire i relativi riferimenti:
- l’art. 2, comma 6 della Legge 125/91 prima e, poi, l’art. 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 196/2000 (trovate La legge e il Decreto scaricabili a questo link riferimenti normativi) stabiliscono che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali….. sentito inoltre….. il consigliere di parità…… adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne“. Tali piani sono triennali.
- in caso di mancato adempimento, il Decreto Legislativo n. 198/2006 applica la sanzione prevista dall’art. 6 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base alla quale: “le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti… non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette” così come è stato ribadito anche dalla Corte dei Conti con Deliberazione n.12/SEZAUT/2012/INPR del 12 giugno 2012.
- il Ministero della Funzione Pubblica, in accordo con il Ministero pari opportunità ha emanato la Direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 con la quale prescrivevano la redazione di un relazione annuale sulle attività svolte, ricomprese nel Piano di Azioni Positive, da inviare entro il 20 febbraio di ogni anno.
- con l’art. 24 della Legge 183/2010 e con la Direttiva Ministeriale del 23 febbraio 2011 sono stati istituiti e normati i Comitati Unici di Garanzia che sostituiscono, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing
- ai sensi dell’art. 5 della Legge 215/2012 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a trasmettere “L’atto di nomina della commissione di concorso…, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso“
Si allega una guida alla redazione dei Piani di Azioni Positive e al funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia